Non è fondato il rilievo secondo il quale la Commissione non avrebbe dovuto valutare i titoli dichiarati dalla controinteressata, stante l’assenza di dichiarazioni che ne attestassero la conformità all’originale, avuto riguardo altresì alla mancata allegazione al CV della copia del proprio documento d’identità, la qual cosa lo renderebbe di fatto inidoneo a dispiegare gli effetti tipici dell’autocertificazione, con conseguente irrilevanza di quanto nello stesso dichiarato. Gli artt. 46-47 d.P.R. n. 445/2000 impongono la sola sottoscrizione dell’atto e, ove lo stesso venga trasmesso a mezzo postale, la produzione, in copia, di documento di identità del dichiarante in corso di validità. E tanto vale ad imputare le prodotte dichiarazioni al dichiarante e a farlo responsabile della loro veridicità. Nel caso di specie non è contestato che il curriculum vitae contenesse l’effettiva e puntuale indicazione dei titoli che poi concretamente non sono stati considerati utili dalla Commissione di concorso; che lo stesso fosse stato sottoscritto dalla candidata; che vi fosse stata allegata una copia fotostatica di valido documento di identità dell’appellante. La dichiarazione resa – al di là del nomen e della forma utilizzata – era insomma completa dei requisiti di validità (ed efficacia) richiesti dalla normativa e l’amministrazione era tenuta a considerarli e a valutarli. Non poteva dunque l’amministrazione ai fini del punteggio pretermettere il rilievo dei titoli in questione comunque allegati dall’interessata.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO