Sussiste il fumus di fondatezza del ricorso qualora il ricorrente lamenti che la Commissione esaminatrice di una selezione pubblica per un posto di ricercatore di tipo B abbia dato rilevanza a sottocriteri afferenti all’ambito del criterio della “consistenza complessiva della produzione scientifica” del candidato, ricalibrando inammissibilmente i relativi punteggi ed introducendo ex novo metodi e parametri di valutazione non previsti precedentemente. In tal caso, sussistenza anche il presupposto del periculum in mora, insito nelle ovvie conseguenze negative, in punto di successiva progressione di carriera, derivanti ai candidati.
Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 8516 del 25.10.2024
RICERCATORE DI TIPO B – REGOLAMENTI – AUTONOMIA REGOLAMENTARE – RIPARTO DI COMPETENZE TRA COMMISSIONE E CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – SETTORE CONCORSUALE 12/H3, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/20 – UNIVERSITA’ DI TRENTO – ACCOGLIMENTO