La procedura concorsuale deve trovare specifica rispondenza nei settori scientifico-disciplinari definiti a livello nazionale e la commissione giudicatrice deve esaminare la congruenza dei profili curriculari dei candidati rispetto all’intero settore concorsuale oggetto della selezione. In altri termini, attesa lo scopo della selezione di individuare un profilo di docente (appartenente ad uno specifico settore scientifico-disciplinare) è ben possibile che i requisiti previsti nel bando e i criteri di valutazione adottati dalla commissione possano avere elementi comuni con i curricula dei candidati; sempre che ovviamente non emergano elementi che -per numero e profili di corrispondenza- inducano a ritenere l’esistenza di un bando (intenzionalmente) volto a favorire uno o più candidati a scapito degli altri, che tuttavia non si palesano nel caso in esame.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO