È infondato il motivo di ricorso che censuri la mancata esclusione di un candidato in quanto, benché all’estero, già avrebbe avuto una qualifica di professore universitario, essendo condivisibile la posizione dell’Università. I casi di esclusione in discussione, nel generale contesto dell’ordinamento accademico, non presuppongono, ai fini della loro applicazione, di considerare anche le corrispondenti posizioni accademiche dei diversi ordinamenti stranieri; diversamente dai requisiti positivi di partecipazione, per i quali resta esplicitato che possono essere spese posizioni equivalenti conseguite all’estero, l’esclusione resta invece limitata alle sole posizioni e ai ruoli ricoperti all’interno degli atenei italiani. La littera legis, supportata dalle addotte riflessioni logicosistemiche, depone per l’inapplicabilità della causa di esclusione in esame alle posizioni ricoperte in atenei non italiani.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO