Con riguardo alla quantificazione del danno, non può essere riconosciuto il danno patrimoniale da mancato percepimento delle retribuzioni, non essendo stata svolta alcuna attività lavorativa da parte della ricorrente per conto dell’Università resistente. Infatti, non risultano collaborazioni della ricorrente presso l’Università e non risulta dimostrato l’aliunde perceptum, nonostante la produzione della documentazione previdenziale da parte della ricorrente.
Il Collegio ritiene quindi di quantificare il danno da perdita di chance in via equitativa considerato che il conseguimento del bene del bene della vita, in assenza delle illegittimità individuate nella procedura impugnata, è da intendersi non in termine di certezza, ma solo rilevante probabilità. Vi è quindi il nesso causale tra la condotta illegittima della p.a., lesiva della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, e la ragionevole probabilità di conseguimento anticipato del titolo. Il danno comprende gli effetti patrimoniali causati dalla perdita di una rilevante chance di ottenere il titolo di ricercatore presso l’Ateneo la relativa retribuzione, nonché il danno curricolare e la perdita di successive occasioni professionali.
Oltre a ciò, tenuto conto del pregiudizio lamentato dalla ricorrente in ordine all’incidenza del mancato
conferimento dell’incarico sulle sue condizioni di vita professionale e personale, il Collegio ritiene di riconoscere al ricorrente, a titolo di danno esistenziale, una somma ulteriore determinata in via equitativa, ritenendo che il superamento tardivo del concorso abbia indubbiamente comportato disagi materiali e professionali valutabili, appunto, in via equitativa.