È illegittimo l’operato della commissione quando in relazione a posizioni diverse (quanto alla decorrenza del periodo di produzione scientifica e al numero di pubblicazioni edite) dei due candidati, la Commissione non abbia effettuata alcuna valutazione compartiva, trattando allo stesso modo posizioni diverse. Né si comprendono le ragioni del diverso trattamento non essendo espressi le ragioni sulla base delle quali si è addivenuti all’attribuzione del punteggio per i due candidati che avevano posizioni diverse.
È illegittimo l’operato della Commissione che introduca un criterio di valutazione non previsto in precedenza, riconoscendo un punteggio per un’attività indicata solo dopo aver conosciuto i candidati e quindi visionato il curriculum.