Una disposizione del Regolamento di Ateneo che, in deroga alla ordinaria previsione della fase preliminare di valutazione, affermi che “i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei”, risponde ad esigenze di speditezza della procedura, laddove il contenuto numero dei soggetti partecipanti consenta di prescindere dalla fase preliminare rendendola superflua. Pertanto, sarebbe contrario alla ratio della previsione oltre che alla lettera della stessa, postulare la necessità, indipendentemente dal numero dei candidati, che la Commissione esprima un motivato giudizio analitico su ogni candidato. Parimenti, per il soggetto ricorrente che sia arrivato secondo ad una procedura di valutazione per un posto da ricercatore di tipo B, deve essere rilevato il difetto di interesse, qualora questo, dal rilievo della omessa espressione del giudizio della fase preliminare, non abbia tratto elementi circa la non ammissibilità del controinteressato.
Qualora il ricorrente censuri, in relazione alla valutazione della consistenza complessiva e dell’intensità della produzione scientifica, l’introduzione di un criterio volto a valutare la congruenza della produzione complessiva con il settore scientifico disciplinare indicato nel bando, tale criterio non può essere censurato sotto il profilo della ragionevolezza per un duplice ordine di ragioni: da un lato il criterio è logico e razionale, rispetto all’esigenza di selezionare un ricercatore rispondente all’esigenza di cui al profilo indicato nel bando; dall’altro, rileva il fatto che, con riferimento alla ripartizione del punteggio massimo, al predetto criterio non sia attribuita una rilevanza particolarmente significativa sul punteggio massimo complessivo.