È inammissibile l’azione avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta della ricorrente di chiarire i requisiti inerenti il sistema di reclutamento dei ricercatori in quanto l’obbligo di provvedere in capo alla P.A. scaturisce in conseguenza di una norma che attribuisce espressamente al privato il potere di presentare un’istanza rivolta all’Amministrazione, che è, pertanto, obbligata a provvedere. Negli altri casi, il riconoscimento della sussistenza dell’interesse all’avvio e alla tempestiva conclusione del procedimento non è automatico, ma implica la verifica dell’esistenza di uno specifico obbligo e non di un potere discrezionale in capo all’amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 12954 del 15.7.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO IN PRESENZA DI PROFILO PREVALENTEMENTE POSITIVO – CONTRADDITTORIETÀ TRA PREMESSE FAVOREVOLI E CONCLUSIONI NEGATIVE – IDENTITÀ TESTUALE DEI GIUDIZI INDIVIDUALI – SETTORE CONCORSUALE 06/D6 – ACCOGLIMENTO