È inammissibile l’azione avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta della ricorrente di chiarire i requisiti inerenti il sistema di reclutamento dei ricercatori in quanto l’obbligo di provvedere in capo alla P.A. scaturisce in conseguenza di una norma che attribuisce espressamente al privato il potere di presentare un’istanza rivolta all’Amministrazione, che è, pertanto, obbligata a provvedere. Negli altri casi, il riconoscimento della sussistenza dell’interesse all’avvio e alla tempestiva conclusione del procedimento non è automatico, ma implica la verifica dell’esistenza di uno specifico obbligo e non di un potere discrezionale in capo all’amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO