La illegittima costituzione della commissione giudicatrice, determina di per sé l’accoglimento del ricorso e la conseguente caducazione di tutti gli atti della procedura, a partire da tale fase e fino alla relativa conclusione; a ciò consegue altresì, quale effetto conformativo della presente decisione, che la procedura dovrà essere rinnovata, a partire da tale fase, con la nomina di una nuova commissione priva del vizio rilevato, la quale provvederà a porre in essere le attività di propria competenza. A ciò consegue, ulteriormente, l’improcedibilità delle censure svolte dal ricorrente avverso le valutazioni svolte dalla commissione, in quanto l’invalidità della composizione della commissione giudicatrice, dando luogo all’incompetenza dell’organo, si traduce in un suo radicale difetto di legittimazione ad operare, con conseguente illegittimità di tutte le operazioni compiute e degli atti adottati e con l’ulteriore effetto che l’accoglimento di un vizio-motivo di incompetenza dell’organo che ha provveduto è, intrinsecamente e necessariamente, assorbente di ogni altro vizio-motivo dedotto nel ricorso.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 11398 del 22.6.2026
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