Il D.M. 25 maggio 2011, n. 243, recante “Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all’art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, prevede infatti all’art. 3, comma 2, che «Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:
- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione». Tale criterio di cui la parte asserisce un’illegittima applicazione è chiaramente riferito, e quindi applicabile, alle sole ipotesi in cui i lavori presentati dal candidato siano in collaborazione con altri autori dovendosi in questo caso valutare l’apporto individuale del primo rispetto agli altri ai fini dell’attribuzione del punteggio e non può quindi operare, né avrebbe alcun senso, per i lavori individuali nei quali il candidato è evidentemente l’unico autore.
In osservanza a quanto sopra è legittimo l’operato della Commissione che ha quindi valutato le 12 pubblicazioni del ricorrente, tutti lavori individuali, attribuendo il punteggio in base ai criteri sopra detti senza considerare la voce dell’apporto individuale, non trattandosi di opere in collaborazione.