L’interesse a contestare l’esito del concorso richiede che la valutazione, Espressa dalla commissione nei confronti del ricorrente, determini una posizione di vantaggio, tale da poter comportare, all’esito dell’accoglimento del ricorso, anzitutto un’utile riedizione della procedura concorsuale o, comunque, la concreta prognosi della possibilità di ottenere il “bene della vita”, all’esito di un’ipotetica procedura concorsuale emendata dai vizi accertati, in relazione al possibile accoglimento della domanda di accertamento dell’illegittimità o di risarcimento del danno. Il ricorso è inammissibile nel caso in cui il ricorso non contiene argomentazioni difensive volte a contestare l’esito della procedura di valutazione dei candidati con esito di “molto buono”, fra l’altro non convenuti in giudizio, proponendo il ricorrente, tardivamente e solo con memoria di merito non notificata, una contestazione e una “griglia” degli elementi di valutazione di sé, del controinteressato e, stavolta, anche dei due predetti candidati, da cui riscontra elementi di illegittimità, sempre in termini di difetto di motivazione, disparità ed erroneità di valutazione, anche quanto ai giudizi attribuiti ai due predetti candidati. Pertanto, è onere del ricorrente censurare specificamente gli esiti valutativi dei candidati che hanno ottenuto giudizi migliori del proprio. Diversamente, se il concorso si fosse concluso con una graduatoria la prova di resistenza implicherebbe che il “superamento” del primo in graduatoria assorbirebbe la prova del superamento degli altri candidati a seguire.
Al giudice amministrativo non compete riconoscere la migliore preparazione e competenza scientifica e professionale di un candidato a ricercatore, con indebita sostituzione al metro valutativo della commissione, ma verificare l’esistenza di un’adeguata e percepibile motivazione del rilievo del credito scientifico di livello non ottimale, nel caso di specie oggetto di esternazione chiara e indubbia da parte di tutti i commissari, in forma e con riferimenti diversi.
Sull’argomento degli indici bibliometrici la commissione, in sede di valutazione comparativa, pur non essendo in assoluto vincolata a decidere in coerenza con le risultanze di simili indici (citazioni, impact factor, indice di Hirsch o simili), deve sicuramente, per espressa prescrizione normativa e di bando, prendere in considerazione simili risultanze e motivare la propria determinazione finale, anche alla luce di siffatti indici, spiegando le ragioni dell’eventuale scostamento o pretermissione da tali risultanze oggettive specie per le c.d. discipline tecniche, laddove simili parametri sono usualmente adoperati a livello internazionale e costituiscono un fattore oggettivo di apprezzamento. Tuttavia, la valutazione della Commissione non è solo di tipo quantitativo ma deve appuntarsi sul valore scientifico, senza che possa assumere valenza vincolante l’impact factor o indici similari, in quanto il semplice fatto statistico della citazione non dimostra il livello qualitativo dell’apprezzamento effettivo.