Nell’ambito di un ricorso avente ad oggetto gli atti di una procedura per la selezione di un ricercatore di tipo B, il giudizio di non attendibilità del criterio e la conclusione della sua illegittimità non può derivare dal giudizio del merito scientifico attraverso nuovi parametri proposti dal ricorrente. Ciò, infatti, comporterebbe un inammissibile sindacato sostitutivo sulla sfera di discrezionalità tecnica riservata alla Commissione e, pertanto, non consentita in questa sede. L’asserita irragionevolezza e arbitrarietà dei criteri deve essere dimostrata non attraverso la mediazione di una valutazione tecnico-discrezionale e, quindi, opinabile dei fatti, ma sulla base di dati oggettivi, quali il contrasto di essi con il bando di concorso, con il regolamento delle selezioni, con la normazione primaria.
Tar Lazio, Roma, sez. IV quater, 28.11.2024, sent. n. 21390
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SETTORE CONCORSUALE 11/ C2 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M–STO/05 – ACCOGLIMENTO