Tar Lazio, Roma, sez. III ter, ord. n. 3316 del 27.6.2023

RICERCATORE DI TIPO A – CARENZA DEL PERICULUM IN MORA - FONDI PNRR - SETTORE CONCORSUALE 08/D1 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/14 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA – RIGETTO

Nel caso in cui il ricorso riguardi una procedura amministrativa avente a oggetto interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR si applica il rito ex art. 12-bis del D.L. 68/2022, riguardante l’accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR, compreso l’art. 119, comma 2, del codice del processo amministrativo, secondo cui i termini sono di deposito del ricorso sono dimezzati. Pertanto, qualora il ricorso risulta depositato oltre il termine dimezzato di quindici giorni per il deposito il Giudice ritiene di sottoporre alle parti la questione della possibile irricevibilità del ricorso.

La domanda cautelare difetta di periculum in mora, a fronte dell’intervenuta stipulazione del contratto oltreché di allegazioni sull’irreparabilità del danno, in termini soggettivi e anche nel bilanciamento con l’interesse dell’Amministrazione.

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