Riguardo ai criteri per la valutazione preliminare dei candidati è sufficiente per la Commissione riportarsi a quanto previsto dal DM 243/2011, il quale contiene un’articolata definizione di indicatori e descrittori delle prestazioni e dei parametri capaci di incidere sulla formulazione del giudizio finale della commissione, idonei ad oggettivizzare in maniera soddisfacente l’ampiezza della discrezionalità valutativa.
Il verbale della commissione di un concorso pubblico, così come i voti apposti dalla Commissione sulle prove scritte nonché le sottoscrizioni apposte dai componenti della Commissione sugli elaborati dei concorrenti, costituisce un atto pubblico che è assistito da fede privilegiata, facendo prova sino a querela di falso di quanto in esso attestato. Analogamente devono ritenersi assistiti da fede privilegiata.
Non inficia la validità e l’esistenza del verbale della Commissione – che non è un atto collegiale ma solo un documento che attesta il contenuto della volontà collegiale – l’apposizione delle firme dei Commissari in data successiva a quella di svolgimento della riunione, ben potendo la redazione del verbale avvenire non contemporaneamente allo svolgimento della seduta oggetto di verbalizzazione.
Il DM 243/2011, ai fini della valutazione preliminare, non richiede alcuna griglia di valutazione, né è necessario che la Commissione attribuisca punteggi con la relativa graduatoria e, ciò, in ragione del fatto che dette attività sono riservate alla fase successiva di discussione orale. Ne consegue che la valutazione preliminare consiste in un giudizio complessivo finalizzato a verificare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati., finalizzato all’individuazione dei candidati da ammettere alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni.
Il carattere analitico della valutazione da compiere nelle procedure comparative per ricercatori universitari impone alla Commissione di tenere conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati sceverando, secondo percorsi logici trasparenti, coerenti e di congruo apprezzamento scientifico, i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati e della correlativa valutazione comparativa, da quelli non significativi, sulla base di una altrettanto congrua ed adeguata motivazione, e di esprimere il giudizio comparativo sui dati così motivatamente enucleati.
La domanda del candidato che ometta di indicare il numero di lezioni o di ore di lezione svolte o, in alternativa, i corrispondenti CFU, non indichi con sufficiente sistematicità e chiarezza né i periodi in cui la sua attività didattica si è svolta, né se l’abbia svolta in qualità di docente titolare o co–titolare o di supporto, configura una carenza documentale che non può essere colmata con il soccorso istruttorio, in virtù di un principio di “non eccessivo aggravamento dell’attività dell’Amministrazione”.
Non è illegittimo l’operato della Commissione che specifichi ulteriormente i criteri già prefissati per l’attribuzione dei punteggi, pur sempre nel rispetto di questi e del punteggio massimo attribuibile per ognuno; in tal caso, non si è in presenza di parametri integrativi o di sub–criteri di valutazione, bensì della motivazione, sia pure sintetica, in base alla quale la Commissione ha attribuito i punteggi nei limiti del tetto massimo fissato nel verbale n. 1.