La non rinnovabilità della procedura da parte dell’Università incide sull’interesse processuale alla rinnovazione della procedura; tuttavia, non viene meno l’interesse alla caducazione della norma regolamentare applicata nella fattispecie, in particolare considerato che non è comunque preclusa la possibilità di un’eventuale azione di risarcimento del danno derivato ai ricorrenti dall’applicazione di una disposizione regolatoria che dovesse essere ritenuta illegittima.
La mancanza di coincidenza tra il settore scientifico disciplinare di cui alla selezione e quello cui appartengono i componenti della commissione deve, infatti, ritenersi effettivamente inficiante la legittimità della nomina, in quanto la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica non può che essere operata in relazione al settore concorsuale o scientifico disciplinare messo a concorso e, a tal fine, non può che essere condotta da una Commissione composta da soggetti competenti ad effettuare la valutazione in relazione a quel settore concorsuale o scientifico disciplinare; ciò in quanto la presenza di un solo componente “esperto” (su tre) in relazione al profilo di riferimento determina un suo peso del tutto marginale nell’espressione delle valutazioni.