Quando v’è dubbio sulla regolarità di un titolo prima della sua valutazione la commissione ha l’onere di indagare circa l’attendibilità di quanto dichiarato dal candidato, predisponendo quegli approfondimenti necessari a diradare tale dubbio, in specie con riferimento a scritti risalenti a molti anni prima e mai pubblicati.
La giurisprudenza ha chiarito che se una norma di un concorso universitario individua fra gli oggetti di valutazione le «pubblicazioni scientifiche», essa richiede proprio che la produzione scientifica sia stata riversata in una «pubblicazione» ossia che sia stata «edita», per essere resa pubblica, ovvero per essere «diffusa fra il pubblico» a mezzo della stampa; perciò i lavori non «editi», ma soltanto «stampati» non possono rientrare nel novero delle «pubblicazioni» valutabili. Se, dunque, alla luce della ratio individuata, può ritenersi corretto valutare anche gli scritti in corso di pubblicazione (e cioè accettati per la pubblicazione), ciò non può esimere l’amministrazione dall’approfondire se sia stata fornita un’adeguata garanzia che tale evento sia prossimo alla realizzazione, in quanto, diversamente, il lavoro del candidato non potrà che essere qualificato come uno “scritto” e non anche una “pubblicazione”, pena la disparità di trattamento con gli altri candidati.