La errata composizione della Commissione risulta lesiva e suscettibile di essere fatta valere solo a seguito dell’adozione dell’atto concretamente incidente sulla posizione del concorrente e cioè l’approvazione della graduatoria. Pertanto, solo impugnando tale provvedimento può essere dedotta un’illegittima composizione della commissione che si sia riverberata in una non corretta fissazione dei criteri di valutazione di titoli e pubblicazioni e/o in una non corretta loro applicazione. Invero, l’esistenza di una condizione che giustifichi la ricusazione è immediatamente conoscibile e preclude a priori una serena valutazione dei candidati, non altrettanto può affermarsi con riferimento al mancato rispetto dei principi di logicità e ragionevolezza che dovrebbero guidare l’Amministrazione nella designazione di una commissione in possesso dei requisiti per garantire adeguatezza, razionalità e coerenza nella fissazione dei criteri di attribuzione dei punteggi e nel loro impiego. L’autonomia regolamentare trova, dunque, un limite nella necessità di rispettare i principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, dovendosi ritenere illegittima la scelta (che non può assicurare un’adeguata esperienza nella valutazione dei candidati) di nominare una commissione formata da docenti appartenenti al settore concorsuale di riferimento (nel caso il settore 06/M1), ma di cui nemmeno uno proveniente dal settore scientifico disciplinare cui afferisce il posto messo a concorso (MED/45) ed, anzi, tutti appartenenti al diverso settore scientifico disciplinare MED/42. Non può trascurarsi che – pur riconoscendo l’ampia discrezionalità nella designazione dei componenti delle commissioni di concorso, e che sia la legge che il regolamento di ateneo sollecitano, ma non impongono, il privilegiare la composizione garantendo la presenza di esperti dello specifico settore e nel rispetto della parità di genere – non vi è alcuna motivazione a supporto della scelta di non individuare nemmeno un componente esperto dello specifico settore scientifico, nemmeno un componente di sesso femminile e nemmeno un componente scelto dall’apposita lista degli aspiranti commissari. La violazione di detti principi che avrebbero dovuto regolare la individuazione dei componenti della commissione ha un’evidente riflesso nella fissazione dei criteri per l’attribuzione dei punteggi.
È illegittima l’attribuzione di un punteggio eccessivo in relazione a ciascun elemento di valutazione (relativamente i titoli e alle pubblicazioni), rendendosi impossibile valorizzare in modo concreto e reale il diverso curriculum dei candidati. L’attribuzione di un punteggio eccessivamente elevato al singolo elemento di valutazione comporta un appiattimento verso il basso della rilevanza del lavoro svolto dai candidati ed estrinsecatosi in pubblicazioni scientifiche, rendendo del tutto illogica la previsione di un ampio numero di pubblicazioni valutabili, laddove il punteggio massimo ne precluda la reale valorizzazione essendo esso agevolmente raggiungibile in presenza di un numero ridotto di esse.