Tar Campania, Napoli, sez. II, sent. n. 1392 del 3.3.2023

RICERCATORI DI TIPO B – PROFILAZIONE CANDIDATO – VOTO NUMERICO – PROVA DI RESISTENZA – INAMMISSIBILITA’ PER CARENZA DI INTERESSE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI NAPOLI – SETTORE CONCORSUALE 03/B2 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/07 – RIGETTO

È infondata la censura del ricorrente che contesti che il bando conterrebbe una illegittima profilazione del candidato (nella misura in cui, anziché limitarsi a indicare il solo settore scientifico-disciplinare di afferenza della selezione, individuerebbe ulteriori specifiche) quando la lex specialis, dopo aver indicato il settore scientifico-disciplinare di riferimento della selezione indetta, contiene alcune indicazioni relativamente alle funzioni che il candidato risultato idoneo sarà chiamato a svolgere, in coerenza con le previsioni dell’art. 24, comma 2, lett. A), della legge 240/2010.

Il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico – discrezionale della Commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; invero, la “motivazione numerica”, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione, a patto che siano stati precedentemente fissati, criteri di massima sufficientemente specifici per l’attribuzione dei voti, in modo che sia consentito percepire la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate; se mancano i criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica.

Le valutazioni espresse dalle commissioni esaminatrici nei concorsi universitari sono soggette al sindacato del giudice amministrativo nei limiti dell’irragionevolezza, dell’arbitrarietà, del rilievo di macroscopici errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili e della violazione del principio di par condicio competitorum, senza che ciò determini uno sconfinamento nello spazio insindacabile del merito amministrativo.

È inammissibile per carenza di interesse, per mancato superamento della c.d. prova di resistenza, il motivo di diritto tramite il quale il ricorrente si limiti a lamentare l’arbitrarietà dell’attribuzione ai due candidati del medesimo punteggio pur in presenza di un maggior impegno didattico della ricorrente senza, però, indicare quale diverso punteggio avrebbe dovuto attribuirsi all’uno e all’altro, restando indimostrato che una diversa valutazione di tale parametro avrebbe consentito alla ricorrente di superare il vincitore del concorso.

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