Tar Campania, Napoli, sez. II, sent. n. 1251 del 27.2.2023

RICERCATORE DI TIPO B – INTRODUZIONE DI SUB-CRITERI – INTERPRETAZIONE SECONDO BUONA FEDE - ACCOGLIMENTO

Alla luce del consolidato orientamento secondo cui all’atto amministrativo sono applicabili per analogia le regole interpretative previste dal codice civile in materia di contratti di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., laddove la commissione di una procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore di tipo b) introduca un sub-criterio tra i criteri di valutazione preliminare con riferimento ai titoli e al curriculum dei candidati previsti nel bando, la natura di sub-criterio di tale più specifico parametro deve emergere dai verbali della commissione secondo il criterio di interpretazione di buona fede ex art. 1366 c.c. In particolare, deve emergere la configurabilità del nuovo criterio come specificazione di quello elencato alla lettera precedente –  l’aver seguito una sequenza non gerarchica esclude una diversa conclusione ermeneutica –  e la natura specificativa deve indurre la Commissione a rispettare quanto meno lo stesso tetto massimo di punteggio, salvo poi una sua distribuzione interna.

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