Nell’ambito di una procedura per la selezione di un ricercatore di tipo A, è illegittima l’introduzione di criteri di giudizio del tutto avulsi dal quadro dettato dall’art. 4, d.m. n. 120/2016 per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, essendo ammissibili soltanto criteri di carattere integrativo volti a specificare quelli già normativamente previsti. Ed infatti, nella materia delle abilitazioni scientifiche, occorre tener conto che i criteri di valutazione sono già stati previamente previsti dalle disposizioni regolamentari al fine di circoscrivere la discrezionalità dell’organo valutativo: pertanto, il potere della Commissione di prevedere propri criteri di valutazione deve essere esercitato coerentemente con i criteri previsti in via generale, non potendosi ammettere che questi ultimi possano essere derogati e resi inapplicabili oppure stravolti da quelli individuati dalla Commissione. In sostanza, il suddetto organo potrà precisare e specificare i criteri individuati in via generale, ma giammai stabilire criteri in contrasto con questi ultimi tali da comportarne lo stravolgimento.
Tar Toscana, sez. IV, sent. n. 1216 del 15.6.2026
PROFESSORE ORDINARIO – VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI – QUALITÀ DEI SEMINARI – ETA’ ACCADEMICA – ATTIVITÀ DI PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI – GRIGLIA – VOTO NUMERICO – SETTORE CONCORSUALE 07/E1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/07 – SCUOLA SUPERIORE S. ANNA – RIGETTO