Nell’ambito di una procedura per la selezione di un ricercatore di tipo A, è illegittima l’introduzione di criteri di giudizio del tutto avulsi dal quadro dettato dall’art. 4, d.m. n. 120/2016 per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, essendo ammissibili soltanto criteri di carattere integrativo volti a specificare quelli già normativamente previsti. Ed infatti, nella materia delle abilitazioni scientifiche, occorre tener conto che i criteri di valutazione sono già stati previamente previsti dalle disposizioni regolamentari al fine di circoscrivere la discrezionalità dell’organo valutativo: pertanto, il potere della Commissione di prevedere propri criteri di valutazione deve essere esercitato coerentemente con i criteri previsti in via generale, non potendosi ammettere che questi ultimi possano essere derogati e resi inapplicabili oppure stravolti da quelli individuati dalla Commissione. In sostanza, il suddetto organo potrà precisare e specificare i criteri individuati in via generale, ma giammai stabilire criteri in contrasto con questi ultimi tali da comportarne lo stravolgimento.
Tar Sicilia, Palermo, sez. I, ord. n. 248 del 29.5.2024
PROFESSORE ORDINARIO – ESCLUSIONE CONTROINTERESSATO – PREGIUDIZIO GRAVE E IRREPARABILE – RIGETTO