Tar Campania, Napoli, sez. VI, sent. n. 5054 del 7.9.2023

RICERCATORE DI TIPO A – CRITERI DI VALUTAZIONE – INTRODUZIONE DI NUOVI CRITERI – SETTORE CONCORSUALE 14/A1 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/01- UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - RIGETTO

Nell’ambito di una procedura per la selezione di un ricercatore di tipo A, è illegittima l’introduzione di criteri di giudizio del tutto avulsi dal quadro dettato dall’art. 4, d.m. n. 120/2016 per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, essendo ammissibili soltanto criteri di carattere integrativo volti a specificare quelli già normativamente previsti. Ed infatti, nella materia delle abilitazioni scientifiche, occorre tener conto che i criteri di valutazione sono già stati previamente previsti dalle disposizioni regolamentari al fine di circoscrivere la discrezionalità dell’organo valutativo: pertanto, il potere della Commissione di prevedere propri criteri di valutazione deve essere esercitato coerentemente con i criteri previsti in via generale, non potendosi ammettere che questi ultimi possano essere derogati e resi inapplicabili oppure stravolti da quelli individuati dalla Commissione. In sostanza, il suddetto organo potrà precisare e specificare i criteri individuati in via generale, ma giammai stabilire criteri in contrasto con questi ultimi tali da comportarne lo stravolgimento.

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