Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
Tar Toscana, sez. V, sent. n. 220 del 26.2.2024
RICERVATORI DI TIPO B – IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI SUCCESSIVI AL DECRETO RETTORALE DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI – DISCREZIONALITA’ TECNICA – SETTORE CONCORSUALE 08/C1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/10 – UNIVERSITÀ DI PISA – INAMMISSIBILITÀ PER SOPRAVVEUTA CARENZA DI INTERESSE – RIGETTA