Deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, nella parte in cui viene contestata la mancata valutazione di alcune pubblicazioni, quando, nelle more del contenzioso, la Commissione si è riunita per esaminare dette pubblicazioni.
È inammissibile il tentativo di raffrontare titoli e curriculum della ricorrente con quelli della controinteressata, atteso che si entra nel merito delle valutazioni prettamente discrezionali riservate all’Amministrazione e sottratte quindi al sindacato giurisdizionale, senza peraltro affrontare compiutamente il tema relativo alla stretta pertinenza di titoli e curriculum al settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 psicologia sociale, per il quale si concorreva.
È irrilevante il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia in un settore concorsuale quando il concorso attenga a ad un più ristretto ambito del settore scientifico disciplinare.