L’art. 24, comma 2, lett. b), l. 240/2010 prevede quale requisito di partecipazione alle procedure di selezione dei ricercatori universitari il possesso di un “titolo equivalente” al Dottorato di Ricerca, tra cui rientrano i Diplomi di Specializzazione. La ratio della norma è connessa a quei settori in cui l’attività post lauream si svolge attraverso non il Dottorato, ma la Scuola di Specializzazione, come i settori di Medicina. In questi settori, dunque, il Diploma di Specializzazione costituisce titolo di accesso per ricercatore a tempo determinato e deve essere pertanto rigettato il ricorso di colui che lamenti il difetto dei requisiti di partecipazione del candidato risultato vincitore perché in possesso del solo Diploma di Specializzazione e non del Dottorato di Ricerca.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO