Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 4110 del 7.5.2024

RICERCATORE DI TIPO B – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – DOTTORATO DI RICERCA – DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE – RIGETTO

L’art. 24, comma 2, lett. b), l. 240/2010  prevede quale requisito di partecipazione alle procedure di selezione dei ricercatori universitari il possesso di un “titolo equivalente” al Dottorato di Ricerca, tra cui rientrano i Diplomi di Specializzazione. La ratio della norma è connessa a quei settori in cui l’attività post lauream si svolge attraverso non il Dottorato, ma la Scuola di Specializzazione, come i settori di Medicina. In questi settori, dunque, il Diploma di Specializzazione costituisce titolo di accesso per ricercatore a tempo determinato e deve essere pertanto rigettato il ricorso di colui che lamenti il difetto dei requisiti di partecipazione del candidato risultato vincitore perché in possesso del solo Diploma di Specializzazione e non del Dottorato di Ricerca.

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