Non ricorre l’ipotesi della falsità dichiarativa, con il correlato effetto automaticamente escludente della procedura selettiva, relativa al deposito legale delle pubblicazioni scientifiche presentate dalla controinteressata a fini valutativi. Come da questa dedotto, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso erano state adempiute le formalità a carico della stessa, consistenti nel deposito legale previsto dal regolamento di cui al sopra citato DPR del 3 maggio 2006, n. 252, nella pendenza dei relativi termini. Va sul medesimo punto dato atto che l’adempimento è sottratto all’iniziativa dell’interessato (art. 6). In ragione delle circostanze ora richiamate non è dunque possibile ravvisare una non corrispondenza al vero di quanto dichiarato, ma solo una penalizzazione in termini di punteggio, che tuttavia, come statuito dalla sentenza di primo grado con statuizione non censurata per questa parte, in relazione alle due pubblicazioni contestate non ha avuto rilievo determinante nella collocazione in graduatoria dei due candidati parti del contenzioso.
Tar Lazio, Roma, sez. IV quater, 28.11.2024, sent. n. 21390
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SETTORE CONCORSUALE 11/ C2 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M–STO/05 – ACCOGLIMENTO