L’onere di immediata impugnazione del Bando è ritenuto, di norma ed in via generale dalla giurisprudenza amministrativa, una previsione eccezionale, limitata a casi tipici e residuali, quali ad es. la previsione delle cd. “clausole immediatamente escludenti”.
Sebbene lo scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci rappresenti la regola generale per la copertura dei posti vacanti in organico, mentre l’indizione di un nuovo concorso l’eccezione, se motivata adeguatamente in relazione al sacrificio imposto ai concorrenti idonei e alle preminenti esigenze di interesse pubblico, l’amministrazione può operare una valutazione discrezionale in tal senso, essendo l’interesse del privato riconducibile non ad un diritto soggettivo, quanto piuttosto ad un interesse legittimo.