Nell’ordinamento non è rintracciabile una norma che imponga in via generale che in sede di riedizione della procedura venga disposta la nomina di una nuova commissione. La violazione del principio di imparzialità va constato in ciascuna concreta e specifica situazione. La sostituzione della commissione si impone solo nei casi in cui risulti necessario per esigenze di trasparenza e imparzialità apparendo, a mero titolo esemplificativo necessaria la rinnovazione del giudizio previa nomina di una nuova commissione nelle ipotesi, ad esempio, di annullamento degli atti del concorso per motivi che siano chiaro sintomo di parzialità o di probabile condizionamento di qualcuno dei Commissari.
Tar Sicilia, Palermo, sez. I, ord. n. 248 del 29.5.2024
PROFESSORE ORDINARIO – ESCLUSIONE CONTROINTERESSATO – PREGIUDIZIO GRAVE E IRREPARABILE – RIGETTO