Il testo dell’art. 24 co.2 lett. b) L. n. 240/2010 sancisce la regola generale secondo cui l’accesso al concorso per ricercatore universitario a tempo determinato presuppone il possesso di un dottorato di ricerca o di un titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero, precisando, poi, che, con riguardo ai concorsi indetti per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato nel settore medico, costituisce requisito di partecipazione anche il possesso del diploma di scuola di specializzazione medica nel settore interessato, dovendosi in tal senso interpretare la congiunzione disgiuntiva “ovvero” ivi prevista. Diversamente opinando, infatti, si dovrebbe escludere dal novero dei titoli di studio propedeutici all’accesso al concorso nel settore medico il dottorato di ricerca, ossia il titolo accademico per eccellenza deputato a favorire l’inizio della progressione in carriera in ambito universitario.
La legge riconosce alle Università il potere discrezionale di disciplinare, tramite il proprio regolamento, la procedura concorsuale di selezione dei ricercatori a tempo determinato non soltanto in relazione alle fasi formali di espletamento del relativo procedimento amministrativo, ma anche in ordine ai requisiti di partecipazione al concorso, purché nel rispetto dei principi di coerenza, onde non incorrere in illegittimità per eccesso di potere, potendo financo modulare l’idoneità dei titoli di accesso al concorso in ragione della specifica professionalità da reclutare per il soddisfacimento delle concrete esigenze pubbliche connesse alle attività di ricerca e a quelle annesse (come l’attività assistenziale) da espletare.