È inammissibile la censura riguardante le valutazioni, ampiamente discrezionali, svolte dalla Commissione di concorso in ordine al “peso” da riconoscere, quale pubblicazione, alla tesi di dottorato e, quindi, al sub-punteggio da assegnarle nell’ambito del tetto massimo di punti (70) previsto per le pubblicazioni: valutazioni che sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che siano affette da vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta iniquità o palese arbitrarietà.
Ai fini della legittimità dell’iter valutativo che si conclude con l’attribuzione di un voto numerico, non è necessaria la suddivisione del punteggio numerico complessivo in sub-punteggi, quando la Commissione abbia potuto operare la valutazione sulla base di chiari e puntuali criteri di giudizio: a fortiori, quindi, non è necessario il frazionamento del sub-punteggio in ulteriori componenti numerici relativi a ciascuno degli elementi che compongono il sub-criterio a cui quel dato sub-punteggio si riferisce.