La fondatezza di una decisione di primo grado che neghi l’equiparazione tra dottorato di ricerca e diploma di specializzazione in archeologia, ai fini della partecipazione ad una procedura per la selezione di un ricercatore di tipo A risulta sorretta dalla nitida ed univoca previsione adottata dall’Università nell’ambito della propria riconosciuta autonomia, posto che il bando in esame prevedeva espressamente che la procedura fosse riservata ai soli soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente.
Tar Toscana, sez. V, sent. n. 220 del 26.2.2024
RICERVATORI DI TIPO B – IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI SUCCESSIVI AL DECRETO RETTORALE DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI – DISCREZIONALITA’ TECNICA – SETTORE CONCORSUALE 08/C1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/10 – UNIVERSITÀ DI PISA – INAMMISSIBILITÀ PER SOPRAVVEUTA CARENZA DI INTERESSE – RIGETTA