La fondatezza di una decisione di primo grado che neghi l’equiparazione tra dottorato di ricerca e diploma di specializzazione in archeologia, ai fini della partecipazione ad una procedura per la selezione di un ricercatore di tipo A risulta sorretta dalla nitida ed univoca previsione adottata dall’Università nell’ambito della propria riconosciuta autonomia, posto che il bando in esame prevedeva espressamente che la procedura fosse riservata ai soli soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 12954 del 15.7.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO IN PRESENZA DI PROFILO PREVALENTEMENTE POSITIVO – CONTRADDITTORIETÀ TRA PREMESSE FAVOREVOLI E CONCLUSIONI NEGATIVE – IDENTITÀ TESTUALE DEI GIUDIZI INDIVIDUALI – SETTORE CONCORSUALE 06/D6 – ACCOGLIMENTO