La fondatezza di una decisione di primo grado che neghi l’equiparazione tra dottorato di ricerca e diploma di specializzazione in archeologia, ai fini della partecipazione ad una procedura per la selezione di un ricercatore di tipo A risulta sorretta dalla nitida ed univoca previsione adottata dall’Università nell’ambito della propria riconosciuta autonomia, posto che il bando in esame prevedeva espressamente che la procedura fosse riservata ai soli soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente.
Tar Toscana, sez. IV, 29.3.2025, sent. n. 567
PROFESSORE ORDINARIO – TEMPO DI VALUTAZIONE – SINDACATO GIURISDIZIONALE – DISCREZIONALITA’ TECNICA – VALUTAZIONE A CORPO – DIFETTO DI INTERESSE A RICORRERE – SETTORE CONCORSUALE 12/G1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/17 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA – RIGETTO