La fondatezza di una decisione di primo grado che neghi l’equiparazione tra dottorato di ricerca e diploma di specializzazione in archeologia, ai fini della partecipazione ad una procedura per la selezione di un ricercatore di tipo A risulta sorretta dalla nitida ed univoca previsione adottata dall’Università nell’ambito della propria riconosciuta autonomia, posto che il bando in esame prevedeva espressamente che la procedura fosse riservata ai soli soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO