Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 6703 del 7.7.2023

RICERCATORE DI TIPO B – PUBBLICAZIONI COLLETANEE - SETTORE CONCORSUALE 08/E1 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/19 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE – ACCOGLIMENTO

Quando la pubblicazione sia il frutto congiunto dell’apporto di più studiosi, l’autodichiarazione resa sotto la propria responsabilità dallo stesso candidato in ordine alla misura dell’apporto arrecato non può ritenersi vincolante per la Commissione su cui grava comunque l’obbligo di verificare l’attendibilità delle dichiarazioni ricevute e la possibilità di enucleare autonomamente l’apporto del candidato esternando i parametri logici cui ha fatto ricorso per perimetrare il detto apporto.

Il rifiuto di valutare apporti individuali alle opere in collaborazione analiticamente riferibili ai singoli candidati, se da un lato non sarebbe stato necessario per assicurare la parità di trattamento dei concorrenti – facendosi comunque questione della valutazione di pubblicazioni ritualmente e tempestivamente acquisite alla procedura, esaminabili alla stregua di quanto previsto dalla lex specialis, dall’altro, avrebbe comportato un vulnus al buon andamento amministrativo, impedendo di valorizzare opere scientifiche suscettibili di esprimere le effettive qualità del singolo candidato, manifestando il contributo di ricerca e di elaborazione culturale fornito dal concorrente alla disciplina di riferimento; elementi rilevanti ai fini della selezione dei migliori candidati a posti pubblici.

La possibilità di accettare dichiarazioni congiunte degli autori delle pubblicazioni a più mani, è prassi diffusa nel mondo accademico, come dimostra il fatto che le medesime circostanze sono state oggetto anche di pronunce del giudice amministrativo e che dichiarazioni di tal genere vengono pacificamente ammesse nelle procedure per l’abilitazione scientifica nazionale.

Non vi sono ragioni per cui la dichiarazione degli autori sulla rispettiva paternità dei capitoli di una pubblicazione sia ammissibile (anzi per usare i termini del Tribunale, sia “oggettiva”) quando venga inserita nel corpo della stessa pubblicazione, mentre sarebbe inammissibile quando prodotta successivamente, assumendo in tale secondo caso il carattere di una “affermazione di carattere soggettivo e non verificabile”. Si tratta pur sempre di dichiarazioni provenienti dagli autori, se pure in momenti diversi e dunque sostanzialmente aventi la stessa natura o per lo meno le stesse caratteristiche quanto alla loro verificabilità.

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