Ai fini della valutazione preliminare dei ricercatori di tipo B la Commissione giudicatrice non deve adottare criteri stringenti in quanto finirebbe per anticipare il giudizio più puntuale riservato alla successiva fase della discussione pubblica; la Commissione giudicatrice non può determinare criteri e parametri aggiuntivi, rispetto al D.M. 243/2011, per la valutazione preliminare tali da operare una restrizione dell’ambito di rilevanza degli elementi da ponderare, in violazione della norma primaria (l.n. 240/2010), né dal richiamato decreto ministeriale (D.M. 243/2011).
È applicabile alle procedure di reclutamento dei ricercatori il principio, espresso riguardo alle procedure di chiamata dei professori universitari, secondo cui le specifiche funzioni cui è eventualmente chiamato il vincitore della selezione rilevano soltanto sul distinto piano della finalità informativa; da qui la conclusione secondo cui la procedura comparativa deve esclusivamente incentrarsi sul settore scientifico disciplinare, rilevando il settore concorsuale nel suo insieme senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso.