Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sez. giurisd., sent. n. 329 del 15.5.2023

RICERCATORI DI TIPO A - REGIME DELLA INCOMPATIBILITA’ DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO – ART. 6 BIS DELLA L. N. 241/1990 - SETTORE CONCORSUALE 08/B1 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/07 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO – RIGETTO

Nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 del c.p.c. tenuto conto che l’obbligo di astensione da parte del commissario di un concorso pubblico deve essere dimostrato dalla sussistenza di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità.

Non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile un obbligo di astensione del componente di detta commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio. Nei concorsi universitari, l’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituisce ipotesi ricorrente nel mondo accademico, non tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari, visto che nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati.

La mera pubblicazione di un testo in collaborazione con uno dei candidati (pubblicazione non meglio identificata e genericamente indicata nel ricorso) non dà luogo di per sé ad alcun interesse confliggente, o ragione di incompatibilità di un membro della Commissione.

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