E’ infondato il motivo di ricorso volto a contestare la legittimità di un Bando di una procedura di chiamata per un posto di professore di prima fascia e del Regolamento di Ateneo che prevedano un punteggio minimo, sul presupposto che l’abilitazione scientifica nazionale sarebbe requisito sufficiente per la chiamata. Ed infatti, le procedure di chiamata hanno ad oggetto la valutazione sia dell’attività didattica, sia dell’attività di ricerca, sia dei compiti organizzativi del candidato; diversamente, l’abilitazione scientifica riguarda esclusivamente la qualificazione scientifica dei candidati e ai sensi dell’art. 16, comma 4, della legge n. 240 del 2010. Pertanto, dal momento che il conseguimento dell’abilitazione non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto al reclutamento al di fuori delle procedure concorsuali, l’indicazione di un punteggio minimo non presenta profili di manifesta irragionevolezza, essendo diretta a garantire la piena idoneità dei professori sotto tutti i diversi profili dell’attività che saranno chiamati a svolgere.
Nell’ambito di una procedura di valutazione per la chiamata di un professore di prima fascia, l’introduzione di un ulteriore criterio-penalità (correcting factor n. of authors) non previsto né nel bando né dai verbali della Commissione costituisce una illegittima modificazione delle prescrizioni della legge di gara.
Sono illegittimi gli atti di una procedura di valutazione per la chiamata di un professore di prima fascia qualora la Commissione abbia deciso, in sede di insediamento, di articolare la valutazione dell’attività didattica dei candidati attraverso sub-criteri con i relativi sub-punteggi e abbia poi attribuito un unico punteggio complessivo alla didattica dei singoli candidati, senza indicare i sub-punteggi relativi ai previsti sub-criteri
La falsità di una dichiarazione è predicabile rispetto ad un dato di realtà, ovvero ad una situazione fattuale per la quale possa alternativamente porsi l’alternativa logica vero/falso, rispetto alla quale valutare la dichiarazione resa. La dichiarazione di aver seguito un certo numero di tesi da parte di un candidato ad una procedura di valutazione per la copertura di un posto di professore di prima fascia è una dichiarazione relativa a profili qualificatori di carattere essenzialmente tecnico-giuridico, non fattuale: pertanto, una tale dichiarazione può senza dubbio comportare l’attribuzione di un punteggio inferiore, ma non può ritenersi sufficiente a giustificare l’esclusione dalla procedurale concorsuale.