Vale a riprovare la fondatezza della censura di carenza di motivazione la nota con la quale la Commissione di valutazione dei candidati ha reso alcuni “chiarimenti” in ordine all’attribuzione del punteggio ai candidati, in alcuni casi rettificando completamente la motivazione e, in altri, integrando la motivazione con significative precisazioni. All’atto “integrativo” deve essere infatti attribuito un valore confessorio della fondatezza delle censure articolate da parte ricorrente e dell’eccessiva genericità della motivazione di una valutazione che è rimasta ad un livello tale di astrazione da non permettere effettivamente di individuare quali siano stati gli elementi determinanti ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico attribuito ai due candidati.
Tar Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 1492 del 9.5.2025
PROFESSORE ORDINARIO – DIVIETO ART. 3 DPR 117/2000 – OBBLIGO DI ASTENSIONE – SETTORE CONCORSUALE 01/A6 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/09 – ACCOGLIMENTO PARZIALE