Vale a riprovare la fondatezza della censura di carenza di motivazione la nota con la quale la Commissione di valutazione dei candidati ha reso alcuni “chiarimenti” in ordine all’attribuzione del punteggio ai candidati, in alcuni casi rettificando completamente la motivazione e, in altri, integrando la motivazione con significative precisazioni. All’atto “integrativo” deve essere infatti attribuito un valore confessorio della fondatezza delle censure articolate da parte ricorrente e dell’eccessiva genericità della motivazione di una valutazione che è rimasta ad un livello tale di astrazione da non permettere effettivamente di individuare quali siano stati gli elementi determinanti ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico attribuito ai due candidati.
Tar Puglia, Bari, sez. I, sent. n. 566 del 14.5.2026
PROFESSORE ORDINARIO – ANONIMATO DEI CANDIDATI – RICUSAZIONE DEI COMMISSARI – CRITERI DI VALUTAZIONE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – COERENZA CON IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE PAED-02/A – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”