Il Giudice amministrativo può demandare il potere-dovere di nomina dei membri della commissione ad un organo esterno all’Ateneo (un altro Ateneo) che ha bandito la procedura concorsuale (annullata a causa dell’incompatibilità di un commissario nei confronti del candidato vincitore in forza dei legami professionali esistenti ed esistiti fra i due) per assicurare l’imparzialità della nuova valutazione che risultava compromessa. In tal caso, nessun ruolo può rivestire il Consiglio di Dipartimento dell’Ateneo che ha bandito la procedura nella nomina dei membri prevalenti dell’altro Ateneo, spettando invece al solo Rettore prestare la propria collaborazione alle nomine nella forma del concerto.
Il commissario ad acta è un ausiliare del giudice titolare di un potere che trova diretto fondamento nella pronuncia giurisdizionale da portare ad esecuzione e che è legittimato, anche al di fuori delle norme che governano l’azione ordinaria degli organi amministrativi sostituiti, ad adottare ogni misura conforme al giudicato che si appalesi idonea in concreto a garantire alla parte ricorrente il conseguimento effettivo del bene della vita di cui sia stata riconosciuta titolare nel provvedimento giurisdizionale da portare ad attuazione, anche in deroga ai canoni ordinari dell’azione amministrativa.
Il concerto è una modalità tipica e ben conosciuta della formazione dell’atto amministrativo che richiede il concorrente consenso di due autorità che agiscono su un piano di parità: quella concertante a cui spetta la elaborazione dello schema di provvedimento e quella concertata che deve esprimere su di esso il proprio assenso. Ciò significa che l’atto trasmesso dal Rettore dell’Università concertante potrà acquisire efficacia solo previo assenso del Rettore della Università concertata. L’eventuale mancato raggiungimento di un’intesa non potrà tuttavia paralizzare o ritardare l’esecuzione del giudicato.