La valutazione dei candidati comporta un’ampia area di insindacabilità del giudizio da parte del giudice amministrativo. Infatti, il giudizio della Commissione, volto alla verifica del livello di maturità scientifica raggiunto dai candidati, costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, le cui valutazioni non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità, ma solo sotto l’eventuale profilo della ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità, illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 11398 del 22.6.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – APPORTO INDIVIDUALE NEI LAVORI IN COLLABORAZIONE – RUOLO DI ULTIMO AUTORE – CORRESPONDING AUTHOR – OMESSA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI AUTHORSHIP – SETTORE CONCORSUALE 07/G1 – SETTORE SCIENTIFICO AGR/20 – ACCOGLIMENTO