Tar Toscana, sez. I, sent. n. 274 del 16.3.2023

PROFESSORE ORDINARIO – ONERE MOTIVAZIONE RAFFORZATA - PARZIALE DISSENSO CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO - SETTORE CONCORSUALE 09/B1- UNIVERSITA' DI PISA - RIGETTO

È infondata la censura secondo cui il Consiglio di Dipartimento vista la “sottile” differenza nella valutazione finale attribuita dalla Commissione ai due candidati avrebbe potuto chiamare il ricorrente (molto buono) e comunque avrebbe dovuto motivare la chiamata del controinteressato (ottimo) in quanto il giudizio della Commissione costituisce l’elemento principale della scelta operata dal Consiglio di Dipartimento nel proporre la chiamata (non potendo tale organo rinnovare l’esame dei curricula). Una opzione diversa non è preclusa all’Università ma richiede (a contrario) una adeguata e convincente motivazione in relazione alla maggiore congruenza del profilo del candidato che non abbia riportato la migliore valutazione rispetto alle caratteristiche (previamente pubblicizzate) del posto da coprire.

È infondata la censura che desuma la illegittimità della proposta del Consiglio di Dipartimento dal fatto che taluni suoi componenti abbiano espresso riserve in ordine al giudizio della Commissione in quanto tale circostanza è ininfluente, poiché la sussistenza di dissensi in Consiglio costituisce ipotesi fisiologica che non inficia la validità del deliberato.

Argomenti
, , , , ,
Contatta lo Studio
Condividi
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Articoli correlati
29 Mag
PROFESSORE ORDINARIO – ESCLUSIONE CONTROINTERESSATO – PREGIUDIZIO GRAVE E IRREPARABILE – RIGETTO
28 Mag
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – SUPERAMENTO DEI VALORI SOGLIA OGGETTIVI – VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE PUBBLICAZIONE SCIENTIFICHE – SETTORE CONCORSUALE 10/M1 – RIGETTO
Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa in materia di concorsi universitari e ASN
Massime recenti
Ultime News