Se i criteri generali di valutazione fissati dalla commissione di una procedura selettiva avente ad oggetto la copertura di un posto di professore di seconda fascia prevedono la valutazione delle due “macro-aree” relative all’attività didattica ed all’attività di ricerca scientifica complessivamente intesa (comprensiva delle pubblicazioni) e secondo un giudizio unitario e globale su ciascuna area di attività, deve considerarsi legittimo l’operato della commissione che non proceda ad una valutazione analitica – ovvero fondata su una autonomizzazione di singoli titoli o attività – della complessiva attività didattica o di ricerca.
Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 8516 del 25.10.2024
RICERCATORE DI TIPO B – REGOLAMENTI – AUTONOMIA REGOLAMENTARE – RIPARTO DI COMPETENZE TRA COMMISSIONE E CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – SETTORE CONCORSUALE 12/H3, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/20 – UNIVERSITA’ DI TRENTO – ACCOGLIMENTO