Se i criteri generali di valutazione fissati dalla commissione di una procedura selettiva avente ad oggetto la copertura di un posto di professore di seconda fascia prevedono la valutazione delle due “macro-aree” relative all’attività didattica ed all’attività di ricerca scientifica complessivamente intesa (comprensiva delle pubblicazioni) e secondo un giudizio unitario e globale su ciascuna area di attività, deve considerarsi legittimo l’operato della commissione che non proceda ad una valutazione analitica – ovvero fondata su una autonomizzazione di singoli titoli o attività – della complessiva attività didattica o di ricerca.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 12954 del 15.7.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO IN PRESENZA DI PROFILO PREVALENTEMENTE POSITIVO – CONTRADDITTORIETÀ TRA PREMESSE FAVOREVOLI E CONCLUSIONI NEGATIVE – IDENTITÀ TESTUALE DEI GIUDIZI INDIVIDUALI – SETTORE CONCORSUALE 06/D6 – ACCOGLIMENTO