In tema di valutazione dei candidati, non è sufficiente un controllo dei titoli che si basi solo su dichiarazioni rese da soggetti terzi, senza che segua comunque un effettivo riscontro dell’esistenza del titolo dichiarato, corroborato ad esempio dalla produzione di provvedimenti di nomina o da documenti attestanti la reale funzione svolta dal candidato nel progetto in esame, o altri atti idonei a comprovare l’effettivo possesso del titolo, o meglio della competenza in valutazione. In tale prospettiva, non può definirsi “idoneo” un sistema di verifiche che poggi la propria credibilità su un’altra autodichiarazione di un soggetto terzo, senza verificare in concreto l’esistenza del titolo indicato dal candidato.
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sent. n. 619 del 28.9.2023
RICERCATORE DI TIPO B – RIPARAMETRAZIONE – CRITERI DI VALUTAZIONE – RIGETTO