È insindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame di candidati; in primo luogo, infatti, manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti; in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato. Inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati.
È legittima un’unica verbalizzazione riferita a più sedute, come pure la redazione del verbale non contestuale alle operazioni compiute occorrendo che vi sia una corretta rappresentazione documentale dello svolgimento della procedura e che la verbalizzazione non contestuale segua il compimento delle attività rappresentate entro un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi. L’interesse sotteso alla verbalizzazione contestuale ed alla possibilità di effettuazione di una verbalizzazione differita è, dunque, rinvenibile nella esigenza di una corretta rappresentazione documentale, id est di una analitica ed attendibile resocontazione delle operazioni compiute.
Non appare né illogica né irrazionale né adottata in violazione di alcuna regola di trasparenza la scelta della banca dati Scopus ai fini della valutazione della produzione scientifica, poiché quel che rileva è che non è in contestazione la circostanza che la banca dati Scopus rientri tra quelle maggiormente utilizzate a livello internazionale e sia impiegata per la procedura di abilitazione scientifica nazionale (ASN) nei ruoli di professore di prima e seconda fascia per tutti i settori scientifici disciplinari e che la Commissione ha scelto di utilizzare il medesimo indice per tutti i candidati, in modo da garantire la “par condicio” tra i medesimi, mancando per altro la dimostrazione del ricorrente che l’utilizzo di un’altra banca dati avrebbe condotto ad un risultato più favorevole in termini di punteggio.
I giudizi espressi dalla Commissione esaminatrice di un concorso di professore universitario sono connotati da discrezionalità tecnica e, pertanto, sono sindacabili mediante il controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dalla Commissione, anche verificando l’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo sempre che risultino elementi idonei a evidenziarne lo sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà subito.
Nei procedimenti dei concorsi a ricercatore e professore universitario la valutazione che la commissione è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati; ciò implica che dei candidati deve essere ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono i quali sono apprezzati non isolatamente ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario. La valutazione specifica dei titoli e delle pubblicazioni, quindi, deve essere svolta non con un dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe altrimenti, la contestualità sintetica della valutazione globale; di talché la valutazione comparativa potrebbe pure riassumersi anche nel semplice raffronto dei giudizi (individuali e collegiali) già espressi sui singoli candidati.
In tema di utilizzo di aggettivazioni quali “ottimo”, “molto buono”, “buono”, per descrivere il giudizio onde poter stilare una graduatoria di valore tra i candidati ad una selezione pubblica (per la copertura di posti di professore universitario), la giurisprudenza ha affermato infatti che si tratta di un metodo valutativo attendibile e legittimo e idoneo a esternare, congruamente, il percorso logico giuridico e scientifico seguito dalla Commissione.