Nell’ambito di una procedura per la selezione di un professore di prima fascia, qualora gli atti gravati siano meri atti interni e l’amministrazione non abbia ancora emesso alcun giudizio sia con riferimento alla richiesta di esclusione della parte controinteressata dalla competizione, sia con riguardo all’esito della valutazione dei curricula dei candidati – ben potendo, dunque, ancora il ricorrente risultare vincitore della procedura a prescindere dall’esclusione della controinteressata – non sussiste il pregiudizio grave e irreparabile, con la conseguenza che viene a mancare uno dei presupposti previsti dalla legge per la concessione della misura cautelare.
Tar Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 1492 del 9.5.2025
PROFESSORE ORDINARIO – DIVIETO ART. 3 DPR 117/2000 – OBBLIGO DI ASTENSIONE – SETTORE CONCORSUALE 01/A6 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/09 – ACCOGLIMENTO PARZIALE