Nell’ambito di una procedura per la selezione di un professore di prima fascia, qualora gli atti gravati siano meri atti interni e l’amministrazione non abbia ancora emesso alcun giudizio sia con riferimento alla richiesta di esclusione della parte controinteressata dalla competizione, sia con riguardo all’esito della valutazione dei curricula dei candidati – ben potendo, dunque, ancora il ricorrente risultare vincitore della procedura a prescindere dall’esclusione della controinteressata – non sussiste il pregiudizio grave e irreparabile, con la conseguenza che viene a mancare uno dei presupposti previsti dalla legge per la concessione della misura cautelare.
Tar Lazio, Roma, sez. IV quater, sent. n. 23558 del 22.12.2025
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