Nell’ambito di una procedura per la selezione di un professore di prima fascia, qualora gli atti gravati siano meri atti interni e l’amministrazione non abbia ancora emesso alcun giudizio sia con riferimento alla richiesta di esclusione della parte controinteressata dalla competizione, sia con riguardo all’esito della valutazione dei curricula dei candidati – ben potendo, dunque, ancora il ricorrente risultare vincitore della procedura a prescindere dall’esclusione della controinteressata – non sussiste il pregiudizio grave e irreparabile, con la conseguenza che viene a mancare uno dei presupposti previsti dalla legge per la concessione della misura cautelare.
Tar Lazio, Roma, sez. IV quater, 28.11.2024, sent. n. 21390
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SETTORE CONCORSUALE 11/ C2 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M–STO/05 – ACCOGLIMENTO