Nelle procedure di chiamata dei professori universitari, disciplinate dalle singole Università in coerenza con la loro autonomia regolamentare, le valutazioni delle Commissioni giudicatrici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili in sede giurisdizionale nei soli casi di illogicità o irragionevolezza manifesta, senza che il giudice possa sostituire il proprio avviso alla motivazione espressa dalla Commissione.
I criteri di valutazione possono trovare fondamento tanto in atti dell’Ateneo (regolamenti, bandi) quanto nell’autonoma determinazione della Commissione, la quale, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, è tenuta a giustificare con congrua motivazione la scelta finale, potendo la prevalenza di un candidato sull’altro essere esternata anche attraverso sfumature espressive.
Non sussiste alcun obbligo di integrale riproduzione del curriculum dei candidati nei verbali, né è sindacabile la congruità dei tempi dedicati alla valutazione delle pubblicazioni, in assenza di predeterminazione normativa dei medesimi. Laddove il giudizio comparativo sia fondato su due distinte e autonome valutazioni l’una sui criteri stabiliti dal bando e dal verbale n. 1, l’altra su elementi di competenza “funzionale” enunciati con la congiunzione “inoltre” le considerazioni svolte ad abundantiam costituiscono obiter dictum inidoneo a inficiare la legittimità del provvedimento; in ogni caso, trovano applicazione i principi in materia di provvedimento plurimotivato, per cui l’invalidità di un capo autonomo della motivazione non travolge gli ulteriori capi autonomamente sufficienti a sorreggere la decisione.