Tar Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 563 del 24.2.2023

PROFESSORE ASSOCIATO - AUTODICHIARAZIONE NON VERITIERA - SETTORE CONCORSUALE 06/A2 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/02 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA - ACCOGLIMENTO

Il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 75 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) nel prevedere che “il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” collega direttamente la sanzione della decadenza dai benefici al provvedimento amministrativo, che di essi costituisce il titolo e la causa, e il provvedimento alla (non veritiera) dichiarazione resa, in quanto “emanato sulla base” della stessa. La norma in questione si applica allorquando l’infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti l’assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la P.A.; ciò che assume rilievo è, in altri termini, l’oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità): con la conseguenza che è la falsità di dati decisivi per l’assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione. Pertanto, è illegitimo il provvedimento di autotuela di decadenza dalla qualifica di professore di seconda fascia adottato dall’Ateneo nel caso in cui la non veritiera attestazione (conoscenza di provvedimenti penali in corso) resa dal ricorrente non era prescritta quale requisito essenziale ai fini dell’adozione del provvedimento di nomina; d’altro canto, una volta accertati i procedimenti penali in corso, l’Università avrebbe dovuto valutare l’eventuale rilevanza ostativa degli stessi ai fini della nomina, il che non è avvenuto nel caso di specie, ove l’annullamento in autotutela è stato fatto discendere automaticamente dall’accertato mendacio, senza valutazione alcuna.

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