Il coniugio non rientra tra le situazioni che rendono necessaria l’esclusione da una procedura concorsuale (cfr. Corte cost., 9 aprile 2019, n. 78), a meno che il coniuge sia all’interno della commissione giudicante, posto che in quest’ultimo caso – non ricorrente nella fattispecie in esame – si ricadrebbe in una compromissione dell’imparzialità che governa la decisione della commissione, influenzata da partecipazione di candidati legati da vincoli familiari (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 29 marzo 2022, n. 297).
Tar Sicilia, Catania, sez. I, sente. n. 1492 del 9.5.2025
PROFESSORE ORDINARIO – DIVIETO ART. 3 DPR 117/2000 – OBBLIGO DI ASTENSIONE – SETTORE CONCORSUALE 01/A6 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/09 – ACCOGLIMENTO PARZIALE