In base a consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, nel formulare il giudizio tecnico sui titoli o sulle pubblicazioni l’Amministrazione è chiamata ad applicare regole elastiche, contrassegnate da un fisiologico margine di opinabilità (c.d. concetti giuridici indeterminati), per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità.
La parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare differentemente i propri titoli o pubblicazioni, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio compiuto dalla commissione esaminatrice, organo cui la legge demanda la valutazione dell’idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica; laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla P.A. il Giudice Amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della P.A. la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A.
In relazione alle procedure di cui all’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 “la motivazione della chiamata diretta è da ritenere senz’altro congrua se, attraverso la sua lettura, sia possibile verificare che è stata realmente riscontrata nel soggetto prescelto la sussistenza delle doti necessarie per assumere la titolarità dello specifico posto da ricoprire”.