Tar Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 2396 del 28.7.2023

PROFESSORE ORDINARIO -  SINDACATO GIURISDIZIONALE – CONGRUITA’ DELLA MOTIVAZIONE - SETTORE CONCORSUALE 01/A2 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/02 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA – RIGETTO

In base a consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, nel formulare il giudizio tecnico sui titoli o sulle pubblicazioni l’Amministrazione è chiamata ad applicare regole elastiche, contrassegnate da un fisiologico margine di opinabilità (c.d. concetti giuridici indeterminati), per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità.

La parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare differentemente i propri titoli o pubblicazioni, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio compiuto dalla commissione esaminatrice, organo cui la legge demanda la valutazione dell’idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica; laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla P.A. il Giudice Amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della P.A. la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A.

In relazione alle procedure di cui all’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 “la motivazione della chiamata diretta è da ritenere senz’altro congrua se, attraverso la sua lettura, sia possibile verificare che è stata realmente riscontrata nel soggetto prescelto la sussistenza delle doti necessarie per assumere la titolarità dello specifico posto da ricoprire”.

Argomenti
Contatta lo Studio
Condividi
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Articoli correlati
12 Dic 2025
PROFESSORE ORDINARIO – RAPPORTO TRA COMMISSIONE E CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – SINDACATO GIURSDIZIONALE – MONOTEMATICITA’ O VARIETA’ DEI TEMI DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA – MOTIVAZIONE – UNIVERSITA’ DI PISA – RIGETTO
5 Nov 2025
PROFESSORE ORDINARIO – POTERE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – DM 344/2011 – SETTORE CONCORSUALE 06/L1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SSD MED/41 – UNIVERSITA’ DI PISA – RIGETTO
Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa in materia di concorsi universitari e ASN
Massime recenti

Tar Toscana, sez. IV, sent. n. 1937 del 2.12.2025

PROFESSORE ORDINARIO – RAPPORTO TRA COMMISSIONE E CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – SINDACATO GIURSDIZIONALE – MONOTEMATICITA’ O VARIETA’ DEI TEMI DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA – MOTIVAZIONE – UNIVERSITA’ DI PISA – RIGETTO

Ultime News