Non sussiste la estrema gravità e urgenza per l’adozione della misura cautelare monocratica non solo in relazione alla circostanza che il rappresentato pregiudizio è riconducibile quanto meno già al 25.1.2023, mentre il ricorso è stato depositato soltanto il 24.3.2023, ma anche in considerazione del fatto che l’eventuale immissione in servizio dei candidati meglio graduati, piuttosto che la sospensione della stessa (che non conferirebbe neanche provvisoriamente il bene della vita richiesto con il gravame), è evento reversibile, senza alcun pregiudizio per la parte ricorrente.
Tar Sicilia, Catania, sez. I, 9.5.2025, sent. n. 1492
PROFESSORE ORDINARIO – DIVIETO ART. 3 DPR 117/2000 – OBBLIGO DI ASTENSIONE – SETTORE CONCORSUALE 01/A6 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/09 – ACCOGLIMENTO PARZIALE