È validamente rilasciata la procura speciale, anche se carente di data o degli elementi identificativi della controversia interessata, quando essa è apposta in calce al ricorso e la conseguente incorporazione dei due atti (mandato difensivo e ricorso) in un medesimo contesto documentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell’uno all’altro, nel senso che, quando la procura al difensore è apposta in calce o a margine del ricorso, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando esso direttamente dalla relazione fisica tra la delega e il ricorso, nonostante la genericità del testo della prima.
Non è possibile ricavare neppure in via presuntiva la congiunzione fisica del ricorso e del mandato alle liti qualora uno dei due sia informatico e l’altro analogico; tuttavia, deve essere concesso il beneficio dell’errore scusabile per la non agevole interpretazione del quadro normativo, anche in considerazione della portata delle regole tecniche, nonché per la sussistenza di soluzioni giurisprudenziali non univoche.