Non sussiste il difetto di motivazione dei giudizi espressi dalla Commissione nell’ambito di una procedura valutativa di chiamata di un professore ordinario i quali, pur non traducendosi in una indicazione numerica in relazione ai singoli indici valutativi, siano stati precisi e concreti e tali da consentire di ricostruire nel dettaglio il percorso valutativo seguito nell’esame dei singoli profili delle due candidate, poi oggetto della prescritta valutazione comparativa tra le stesse.
È legittimo il Regolamento di Ateneo e il bando di concorso per la procedura di chiamata di un professore ordinario che preveda l’attività gestionale quale autonomo criterio di valutazione, in conformità alle prescrizioni della Carta Europea dei Ricercatori (espressamente richiamata all’art. 1), ove l’attività gestionale trova esplicito riconoscimento e valorizzazione.