In materia di concorsi pubblici il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con un altro principio generale, che è quello dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati. Nel caso di specie la ricorrente aveva omesso di allegare due delle pubblicazioni richieste all’atto di presentazione della domanda. In presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente, l’invito alla integrazione da parte dell’amministrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini del concorrente che non ha presentato con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando.
Tar Toscana, sez. IV, sent. n. 1766 del 5.11.2025
PROFESSORE ORDINARIO – POTERE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – DM 344/2011 – SETTORE CONCORSUALE 06/L1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SSD MED/41 – UNIVERSITA’ DI PISA – RIGETTO