È legittimo il decreto di annullamento della nomina della Commissione esaminatrice della procedura selettiva, che ha quindi travolto la nomina a professore ordinario del ricorrente, in quanto adottata sulla base di altro provvedimento giurisdizionale che ha disposto, tra l’altro, l’annullamento dell’art. 5 del Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’ateneo pugliese. Infatti, l’annullamento disposto dal Consiglio di Stato si riferisce ad un atto regolamentare, sicché tale annullamento produce effetti erga omnes e non solo inter partes, come invece avviene di regola ai sensi dell’art. 2909 c.c. Si tratta di annullamento giurisdizionale, che, per spiegare i suoi effetti, non ha bisogno di ulteriori atti applicativi da parte dell’Amministrazione che ha adottato l’atto che ne è colpito. Naturalmente l’effetto ripristinatorio non può andare ad incidere situazioni ormai definitivamente conclusesi ma incide sulle procedure selettive ancora in atto.
La disciplina tracciata dall’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 è riferita all’ipotesi d’annullamento d’ufficio disposto in via autonoma (o anche su propulsione di un privato) dall’Amministrazione a fronte di riscontrati vizi dell’atto e non può quindi applicarsi al caso di specie in cui l’annullamento avviene non per una scelta dell’Università di Bari, che diversamente avrebbe dovuto invece rispettare il termine massimo stabilito ex lege per provvedervi ed esplicitare un interesse generale, tenuto conto dell’affidamento ingenerato nel soggetto beneficiato ma da altro provvedimento che, a monte, lo presuppone.